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“L’eleganza della mutazione diventa legge: lo Chardonnay rosé nel nuovo disciplinare Champagne”

  • Immagine del redattore: Stefano Ruggiero
    Stefano Ruggiero
  • 20 ott
  • Tempo di lettura: 3 min
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Lo Chardonnay rosé entra nel disciplinare AOC Champagne: aggiornamento normativo e implicazioni


Con la pubblicazione sul Journal officiel de la République française del 6 agosto 2025, è stato ufficializzato l’arrêté du 31 juillet 2025, recante omologazione del nuovo cahier des charges dell’appellation d’origine contrôlée (AOC) Champagne.

Tale provvedimento introduce una modifica di rilievo all’articolo “Encépagement” del disciplinare, autorizzando l’uso dello Chardonnay rosé (Rs) – mutazione naturale a bacca rosa delll tt fa Chardonnay Blanc – nella produzione dei vini a denominazione Champagne.


1. Riferimenti normativi principali


Arrêté du 31 juillet 2025 homologuant le cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée Champagne, publié au JORF n°0181 du 6 août 2025, texte n° 34.

👉 Testo su Pappers


Délibération du Comité national des appellations d'origine relatives aux vins, eaux-de-vie et autres boissons alcoolisées de l’INAO del 11 septembre 2024, con validazione della modifica dell’encépagement.

👉 Cahier des charges modificato - PDF ufficiale INAO.


2. Il nuovo articolo “Encépagement” del disciplinare Champagne


L’articolo modificato prevede ora quanto segue:


2.1. Vitigni principali autorizzati (“cépages principaux”)


> “Les cépages principaux sont : arbane B, chardonnay B, chardonnay rosé Rs, meunier N, petit meslier B, pinot blanc B, pinot gris G, pinot noir N.”




Con l’introduzione dello Chardonnay rosé Rs, il numero totale dei vitigni principali ammessi nella denominazione sale da 7 a 8.


2.2. Composizione varietale dell’impianto (“encépagement de l’exploitation”)


> “L'encépagement de l'exploitation est constitué de 95 % minimum de l'ensemble des cépages principaux.”




L’obbligo di destinare almeno il 95% della superficie vitata aziendale ai vitigni principali si applica a tutti i produttori aderenti all’AOC. Lo Chardonnay rosé rientra quindi nel computo di questa soglia.


2.3. Vitigni autorizzati a fini di adattamento climatico


Il disciplinare mantiene inoltre una sezione separata per i cosiddetti “cépages d’intérêt à fin d’adaptation” (CIFA), attualmente limitati al solo Voltis B, con percentuale massima del 5% per ciascuna azienda, da coltivarsi previa convenzione con l’INAO.


Lo Chardonnay rosé non è soggetto a questa limitazione, poiché è omologato come vitigno principale e può dunque essere utilizzato senza condizioni derogatorie.


3. Condizioni di utilizzo dello Chardonnay rosé


A oggi, il nuovo disciplinare non prevede soglie minime o massime di utilizzo dello Chardonnay rosé né restrizioni particolari nella sua vinificazione, salvo quelle applicabili ai vitigni principali in generale.


3.1. Rendimento massimo autorizzato


Resta applicabile il limite produttivo definito all’articolo “Rendement” del disciplinare, che stabilisce:


Rendimento massimo: 10.400 kg/ha (variabile annualmente su proposta del Comité Champagne e autorizzazione ministeriale).



3.2. Titolo alcolometrico volumico naturale minimo


È richiesto un grado minimo naturale pari a 9% vol., come per tutti gli altri vitigni ammessi.



3.3. Pratiche di vinificazione


Non risultano norme specifiche relative alla vinificazione separata o alla pressatura dello Chardonnay rosé, il quale può quindi essere vinificato secondo le pratiche enologiche già previste per gli altri vitigni principali, nel rispetto dell’art. “Vinification” del disciplinare.


4. Implicazioni pratiche e giuridiche


L’inserimento dello Chardonnay rosé nel cahier des charges:


costituisce un’estensione della base ampelografica autorizzata, con potenziali effetti sulla diversità sensoriale dei prodotti,


offre maggiori margini operativi ai viticoltori, che potranno selezionare questa varietà in funzione della resa agronomica, resistenza climatica o esigenze aromatiche,


e implica obblighi di adeguamento documentale, in particolare per:


Piani di gestione aziendale (notifiche di modifica varietale alle DDT/Maires)


Registrazioni catastali (registre parcellaire viticole)


Domande PAC/OCM e controllo delle superfici ammissibili.


5. Conclusione


L’adozione dello Chardonnay rosé come vitigno principale nell’AOC Champagne rappresenta un intervento normativo di natura tecnica, coerente con l’evoluzione delle pratiche viticole in risposta al cambiamento climatico e alle esigenze di innovazione varietale.


Avv. Monica Salvatore

Delegata COA Napoli Agroalimentare Sostenibilità e Tutela Ambientale

Presidente A.L.I.D.A.

 
 
 

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